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Diritto e rovescio

08/11/2011 Processo di Napoli – Nota della società Juventus  – “La sentenza odierna afferma la totale estraneità ai fatti contestati di Juventus, che presso il tribunale di Napoli era citata in giudizio come responsabile civile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2049 c.c. Tale decisione, assunta all’esito di un dibattimento approfondito e all’analisi di tutte le prove, stride con la realtà di una giustizia sportiva sommaria dalla quale Juventus è stata l’unica società gravemente colpita e l’unica a dover pagare con due titoli sottratti, dopo aver conseguito le vittorie sul campo, con una retrocessione e con relativi ingenti danni. Juventus proseguirà nelle sue battaglie legittime per ripristinare la parità di trattamento”

In base al dispositivo della sentenza di primo grado del processo penale per calciopoli e dopo l’uscita del comunicato di cui sopra, in giro sento gente sbandierare una colossale baggianata: la Juve sarebbe stata assolta nel procedimento di Napoli. Niente di più falso. Il motivo è semplice: la società bianconera non risultava imputata nella lite giuridica. Questo per il principio che delle violazioni penali rispondono personalmente i trasgressori. Persone fisiche, come Luciano Moggi, Andrea Della Valle, Massimo De Santis, Paolo Bergamo, Claudio Lotito e non persone giuridiche, come F.C. Juventus, S.S Lazio o A.C. Fiorentina.
La società bianconera, tra le altre, era stata tirata in causa come eventuale “responsabile civile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2049 c.c”. In pratica il club torinese, qualora ne fossero esistiti i presupposti, sarebbe stato chiamato successivamente al risarcimento dei danni causati ad alcuni dei soggetti costituitisi parti civili. La richiesta però è stata rigettata dalla corte e la motivazione verrà resa nota solo con la pubblicazione integrale della sentenza.
Questo fatto può in qualche modo scagionare la Juventus e legittimare le pretese di restituzione degli scudetti avanzate dal giovin signore (cit.)? Assolutamente no. Primo perché la giustizia ordinaria si slega completamente da quello che è l’ordinamento sportivo. Un comportamento che per il Codice di Giustizia Sportiva può rappresentare una grave violazione, non necessariamente  costituisce reato in base alle norme contenute nel  Codice di Procedura Penale. Faccio un esempio. Pensiamo al divieto assoluto di contattare designatori, arbitri o guardalinee introdotto proprio dopo calciopoli. Se un qualsiasi esponente di una società calcistica violasse tale disposizione, insieme al proprio club incapperebbe in pesanti sanzioni, anche se avesse chiamato il direttore di gara di turno solo per porgere un saluto o gli auguri di buone feste. Di contro, secondo la giustizia ordinaria, per tale comportamento non è possibile avanzare alcuna ipotesi di reato. Le decisioni assunte  martedì scorso nella camera di consiglio del capoluogo partenopeo quindi, sono totalmente indipendenti dalle conclusioni alle quali si è giunti nell’estate 2006. Se poi però, guardacaso, le sentenze emesse dagli organi giudicanti di entrambi gli ordinamenti  sono più o meno allineate, magari questo vuol significare che in quegli anni qualcosa di strano accadeva sul serio e che le condanne inflitte circa un lustro fa ai responsabili dai giudici sportivi non erano poi così sbagliate.
Luciano Moggi, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere, era all’epoca dei fatti direttore generale della Juventus, squadra retrocessa in B con 9 punti di penalizzazione dai giudici sportivi dopo ben 3 gradi di giudizio. Claudio Lotito, Andrea Della Valle, Diego Della Valle, Sandro Mencucci, Leonardo Meani e Lillo Foti,  tutti condannati con pene che spaziano da un minimo di 1 anno a un massimo di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pur evitando la retrocessione, nell’estate 2006 videro penalizzate di diversi punti in classifica le rispettive società di appartenenza. Senza contare le squalifiche comminate direttamente agli stessi personaggi, anch’esse proporzionalmente allineate alle condanne inflitte in sede penale.
Al contrario di quella penale però, per la giustizia sportiva esiste il principio della responsabilità oggettiva a carico delle società. Dell’operato dei propri dirigenti quindi sono responsabili in solido anche i club. Non capisco proprio come certi soggetti possano ostinarsi a negare il fatto che tutti i condannati operassero per conto delle rispettive squadre di appartenenza. A confermarlo indirettamente sono alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Moggi che, pur ribadendo la propria innocenza, candidamente ammette: “…il discorso che non capisco nel comunicato della Juve è sulla estraneità della società ai fatti. Non ho capito. Ero il d.g. della Juve. Non era ‘Moggi contro l’Udinese’, ma la Juve contro l’Udinese. L’estraneità ai fatti non so cosa significhi…”.
Mettetevi comodi, perché se adesso cominciano a litigare tra di loro ci sarà da divertirsi.

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