Bauscia Cafè

Ceffoni, fumogeni, epiteti ed espressioni

Martedì 22 settembre, minuto 85 di Novara-Inter: Ranocchia, visibilmente claudicante, cerca di contrastare Morimoto lanciato a rete. I due entrano in area di rigore e terminano a terra. Bergonzi non ha dubbi, rigore per il Novara e rosso per il numero 23 interista che, visibilmente contrariato, ha una reazione non propriamente oxfordiana. Forse già innervosito dall’andamento della partita, forse dal dolore alla caviglia infortunata, l’erede di Matrix (cit.) in disaccordo con l’arbitro perde la testa e a gesti e parole, senza possibilità di equivocare, uscendo dal campo manda ripetutamente a quel paese il direttore di gara. Giovedì 22 settembre, puntuale come un orologio svizzero arriva il comunicato del giudice sportivo dott. Gianpaolo Tosel che, in merito all’episodio, sanziona il difensore nerazzurro con 3 giornate di squalifica, adducendo la seguente motivazione:

“per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.”

Quindi, ricapitolando, un match di stop per il rosso diretto in seguito al fallo di gioco e due per il comportamento irriguardoso. In totale fanno appunto tre giornate di squalifica. Raccontata così, la decisione del giudice sportivo è ineccepibile, inattaccabile e confermata ulteriormente dalla sanzione comminata nello stesso comunicato al leccese Grossmuller, squalificato anch’egli per due giornate con la seguente motivazione:

“per avere, al 18° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”

Adesso però facciamo un passo indietro. Scorrendo il comunicato nr. 45  del giudice sportivo datato 19 settembre 2011 e relativo alle partite disputate nel week end del 17 e 18 settembre, proprio alla fine si legge:

“AMMENDA DI € 5.000,00 CASSANO Antonio (Milan): per avere, nell’intervallo della gara, al rientro sul terreno di giuoco, rivolto un epiteto ingiurioso ad un collaboratore della Procura federale.”

A questo punto, come direbbe un noto conduttore televisivo, la domanda sorge spontanea: perché per questi tre casi, così simili tra loro, sono stati adottati provvedimenti diversi? Perché un “epiteto ingiurioso” viene sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre una “espressione ingiuriosa” costa al trasgressore la bellezza di 2 giornate di squalifica? Dottor Tosel ci spieghi, qual è la differenza?
Adesso facciamo di nuovo un passo indietro e torniamo al comunicato nr. 48 del giudice sportivo datato 22 settembre, nel quale ad un certo punto si legge:

“Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.”

Anche qui nulla da eccepire s’intende. Se non che, il giorno dopo, a pochi chilometri di distanza da Novara, succede un episodio a dir poco spiacevole. In un nuovissimo stadio appena costruito e più volte esaltato per la bellezza, la modernità e lo “stile inglese” data l’assenza di barriere e la vicinanza (forse troppa) al terreno di gioco degli spettatori, un tifoso della squadra di casa, sporgendosi dalle tribune, colpisce con uno scappellotto l’attaccante della squadra ospite. Dell’episodio, avvenuto sotto gli occhi di tutti, si sta addirittura occupando la DIGOS , impegnata a visionare i filmati delle varie tv per cercare di identificare l’aggressore. E Lei, Dottor Tosel? Perchè nel Suo comunicato non si trova traccia dell’accaduto? Perché l’episodio non è stato sanzionato in alcun modo? Possibile che stavolta i collaboratori della procura federale, sempre attenti e ligi al dovere, non abbiano rilevato alcun che? Dottor Tosel , ci spieghi. Pendiamo dalle Sue labbra.

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