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Palazzi e la sua relazione: illecito disciplinare?

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato, nel silenzio generale degli organi di informazione, la notizia della richiesta di annullamento della relazione di Palazzi presentata dal Brescia Calcio (ancora oggi su Google News il numero di fonti che hanno riportato la cosa è desolante). A proposito di questo ricorso e delle sue possibili implicazioni, riportiamo l’intervista che l’Avvocato del Brescia, Bruno Catalanotti, ha rilasciato in esclusiva a Sabine Bertagna per FcInter1908.it.

Il Brescia, pur non essendo destinataria del provvedimento di Palazzi, ha deciso di fare ricorso. I motivi risiedono nell’inesatta definizione di Nello Governato (citato nel documento di Palazzi) in qualità di consulente del presidente del Brescia, Corioni. Governato fu suo consulente negli anni compresi tra il 1986 e il 1989. Secondo lei è un tentativo atto a sminuire la posizione del Brescia Calcio nel processo di Napoli, visto e considerato che la Sua difesa è sempre stata molto decisa e agguerrita nei confronti degli imputati Moggi & Co.?
Come ho sottolineato (cfr. pag. 6,  terza proposizione; pag. 7, prima,seconda e terza proposizione) la pretesa frequentazione telefonica PairettoGovernato è citata, da un lato, per convalidare l’assunto difensivo che tutti idirigenti di società parlavano con i designatori (all’epoca, peraltro,  non era vietato); assunto funzionale alla  strategia della “illegalità diffusa”, dall’altro, per delegittimare il Brescia  ed il suo difensore, considerato dai Colleghi avversari, “il P.M. Aggiunto”. E’ bene ricordare a proposito di ciò, che le telefonate segnalate dalla difesa di Moggi sono solo quattro: per tre di esse è Pairetto (quale fonte…) a dire che il suo interlocutore è Governato; nell’unica, in cui l’utenza chiamante, secondo il perito, è certamente quella di Governato, questi si occupa della(udite, udite..) Juventus! (cfr. pag. 38-39).
Quanto al tentativo, miseramente fallito, di screditare Catalanotti ed il Brescia, mi sembra che non sia stata adeguatamente rimarcata la vicenda
Pairetto, presunto destinatario di pressioni da parte dell’avvocato Catalanotti  affinchè “collaborasse” con i P.M.La suddetta “favola” fu oggetto di  denuncia di Pairetto e dei suoi difensori all’Ordine degli Avvocati di Milano ed alla Procura della Repubblica di Firenze. Ed inoltre, il suo integrale letto fu enfaticamente letto in udienza a Napoli, a mò di  colpo di scena,  senza sortire, invece, alcun interesse presso gli altri difensori.Dopo l’infelice recita, l’avvocato Merlone ha rinunciato all’incarico! Mentre sia a Milano che a Firenze l’accusa è stata ritenuta infondata ed i procedimenti archiviati, avanti alla  Procura della Repubblica di Napoli è, invece, pendente un procedimento a carico di Pairetto  (e non solo, forse..) per diffamazione aggravata
Alcuni hanno notato un nesso temporale tra l’operazione Palazzi e l’esposto della Juventus…
E’ una domanda insidiosa, perché  una risposta adesiva sottintenderebbe una “intesa” Palazzi-Juventus, innanzi tutto non provata, ma che, comunque, sarei portato ad escludere per la stima e la considerazione che ho –al di là della controversia giudiziaria- per i dirigenti  ed i legali della Juventus, e per il dott. Palazzi. Mi sembra, invece, che l’iniziativa  del Procuratore federale obbedisca ad un malinteso senso di giustizia, che lo ha spinto  non solo ad occuparsi  -e per di più senza contraddittorio con le parti interessate-  di fatti da tempo prescritti, ma anche a motivarne  la sussistenza, a delinearne la configurazione disciplinare, e ad attribuirne la responsabilità nel momento processuale dell’archiviazione, che tali  apprezzamenti non consente.
Da ciò deriva, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione richiamato nel ricorso,  l’abnormità del provvedimento, che legittima la richiesta di un suo parziale annullamento, che il Brescia ha proposto all’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Nel procedimento di Palazzi ci troviamo di fronte ad un illecito disciplinare (anche qui spiegheremo quali sono gli articoli da voi contestati e perché) che nel  documento Lei evidenzia come comportamento grave e consapevole. Ha idea di quale possa essere stato il motivo per il quale Palazzi abbia deciso di aprire comunque un’inchiesta nonostante l’evidente prescrizione dai fatti?
E’ necessario precisare che la sanzione disciplinare per l’adozione di un provvedimento abnorme è prevista  dall’ordinamento statuale e non da quello sportivo. Alla seconda domanda ho risposto sopra.
L’operazione Palazzi rischia di rimanere agli atti come una “sentenza” senza contraddittorio. All’inizio del documento  vengono citati tutti i soggetti e le società coinvolti. C’è stata o ci sarà un’alleanza con le altre parti in causa, per esempio l’Inter  o la famiglia Facchetti? Oppure il Brescia si riserva un’azione prettamente individuale?
Le doglianze del Brescia credo possano essere condivise anche dagli altri soggetti fisici o giuridici chiamati in causa dal provvedimento del Procuratore federale, essendo fondate sulla  violazione di norme (artt. 129 e 408 e segg. c.p.p.) dell’ordinamento statuale, applicabili anche nei procedimenti di illecito disciplinare avanti agli Organi di giustizia sportiva, perché attinenti ai principi, di rilievo costituzionale, del diritto di difesa e del  giusto processo e, in ogni caso, specificamente richiamati nello Statuto della F.I.G.C. (art. 33.2) e nel Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (art. 4.1). Pertanto, vedo con favore la possibilità che altre società intraprendano lo stesso cammino del Brescia:  viribus unitis  è più agevole conseguire il risultato perseguito.
Quali sono tecnicamente i passi,  le procedure e i tempi per avere dall’Alta Corte una risposta in merito al vostro ricorso? E’ già stato consegnato?
Il ricorso è già stato inviato telematicamente all’Alta Corte ed  alla F.I.G.C.e risulta pervenuto ai destinatari.Sono previsti dalla normativa altri  adempimenti, quali il deposito del ricorso in originale entro dieci giorni dalla notifica, la costituzione, entro lo stesso termine, della parte intimata (in questo caso la F.I.G.C.), l’intervento del terzo (titolare di un  interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto), la trattazione della questione preliminare circa la eventuale inammissibilità del ricorso,  l’istruttoria, le udienze, la discussione finale, la decisione. Sui tempi di definizione del procedimento non sono in grado di formulare previsioni; non credo, però, che, dopo il periodo feriale, sarà necessario un lungo periodo di tempo per pervenire alla decisione.
L’archiviazione di Palazzi, si legge nel documento, non prevede alcuna forma di impugnazione se non quella dell’abnormità. Questo significa in parole povere che la Juventus non potrà fare ricorso?
Anche per la Juventus vale il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento della Procura federale, sempre che la società torinese abbia interesse ad un autonomo gravame ovvero non ritenga sufficiente l’intervento, in presenza, come si diceva sopra, di un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto.
Vorrei aggiungere, a proposito della rinuncia alla prescrizione, alla quale l’Inter è stata da più parti sollecitata, che mi sembra una pretesa davvero fuori luogo, a fronte della evidente illegittimità della indagini avviate dopo un anno dallo spirare dei termini di prescrizione. Come ho sottolineato nel ricorso (pag. 33, nota 3), la fisiologia del procedimento prevede che questo sia iniziato solo se e quando sono ancora “aperti” i termini di prescrizione. In questo caso, una volta spirati i  termini prescrizionali, l’opzione di giovarsi del suddetto beneficio ovvero di rinunciarvi è correttamente configurata. Qui, invece, il procedimento è stato instaurato quando i presunti illeciti non erano più perseguibili. Per questa ragione, invitare gli interessati a rinunciare alla prescrizione suona come una inammissibile provocazione.
Condivido, quindi, in toto la linea del Presidente Moratti. Una ultima considerazione: non intendo  entrare nel merito degli addebiti mossi dalla Procura federale ai tesserati ed alle società indicate nel provvedimento; a questa regola -la  cui violazione omologherebbe il mio comportamento a quello della Procura federale- ho fatto eccezione solo per Governato, poiché era chiamato in causa, e senza ragione, il Brescia. Non posso però fare a  meno di denunciare che come intollerabile offesa alla verità dei fatti ed all’onestà  di chi li conosce,  equiparare i comportamenti valutati in modo così severo e unilaterale nel provvedimento della Procura federale ai gravi delitti, dei quali  rispondono avanti al Tribunale di Napoli Moggi, Bergamo, Pairetto, Mazzini e gli altri imputati.

[Sabine Bertagna per FcInter1908.it]

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